25 Aprile 2024
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“Depressione del sentimento nazionale” in trattoria Da Gegè: la persecuzione delle idee e i Serenissimi

Prima o poi qualcuno dovrà scrivere la storia nera, nerissima, della persecuzione degli indipendentisti nell’Italia repubblicana e democratica.

Persecuzione giudiziaria, in base a leggi illiberali, a interpretazioni estreme delle norme da parte della magistratura, ad attività di indagine che diventano forme di pressione per limitare la libertà di pensiero e di espressione dei cittadini.

Quello che ancor oggi sta facendo la Spagna con gli indipendentisti catalani, l’Italia lo ha fatto, lo fa ed è pronta a farlo ancora con i suoi indipendentisti.

Il documento di Everton Altmayer

La storia che desidero raccontare risale al 1974 e il merito di averla riscoperta è di Everton Altmayer, patriota sudtirolese e amministratore del gruppo Facebook i Tiroler in der Welt – Tirolesi nel Mondo – Tiroleisc tel Mond.

Ecco il documento che Everton Altmayer porta alla luce:

Incontro fra le genti delle vecchie province al ristorante Da Gegè a Cervignano del Friuli: la comunicazione giudiziaria del 1974

Al ristorante da Gegè a Cervignano del Friuli

Si tratta di una comunicazione giudiziaria, con l’intimazione a “non abbandonare il territorio nazionale tenendosi a disposizione dell’Autorità giudiziaria“, ricevuta da tutti i partecipanti ad un incontro tenutosi, in quel 1974, in trattoria: al ristorante da Gegè, a Cervignano del Friuli.

Le genti delle vecchie province

«Sono in corso d’istruttoria gli atti per l’accertamento di eventuali responsabilità in merito all’Art. 271 del C.P. – è il testo della comunicazione giudiziaria – e relativamente al “Primo incontro fra le genti delle vecchie province” tenuto a Cervignano del Friuli il 26 ottobre 1974 nel ristorante Da Gegè. Dalle indagini finora esperite risulta inequivocabilmente che la Signoria Vostra ha partecipato a tale incontro».

«Si diffida pertanto la Signoria Vostra – conclude la comunicazione del Tribunale di Trieste – di non abbandonare il territorio nazionale tenendosi a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa del perfezionamento della relativa istruttoria».

Il nostro buon imperatore Franz Joseph

Dunque in quell’ottobre 1974, alcune persone, nate esse stesse nell’Impero Austroungarico o discendenti diretti di sudditi dell’Impero d’Asburgo, ritrovatisi loro malgrado in Italia dopo la Prima Guerra Mondiale, e stanchi di veder cancellata l’identità storica delle loro terre, ritennero di radunarsi al ristorante da Gegè a Cervignano del Friuli. E per questo sono state avvisate dal Tribunale, intimidite, si è indagato nei loro confronti, alcuni di loro sono stati convocati, interrogati, e non sappiamo come l’inchiesta si sia conclusa.

Non sappiamo cosa si siano dette queste persone – sudtirolesi, triestini, goriziani, nel corso di quell’incontro conviviale, dopo aver levato i calici in onore del nostro buon Imperatore Franz Joseph.

Franz Joseph I, imperatore (foto di J.R. Freemon, CC BY-SA4.0)

Ma certamente nulla di eversivo, nessuna insurrezione armata, nulla di nulla. Se nel corso di quella tavolata da Gegè si fossero messi a punto piani eversivi o attentati, la magistratura avrebbe proceduto per i reati previsti dall’articolo 270 del Codice Penale, e cioè il reato di sovversione violenta.

L’articolo 271 del Codice Penale

Invece la comunicazione ricevuta dai malcapitati riguarda l’articolo 271 del Codice Penale, che soltanto nell’anno di grazia 2001 è stato finalmente dichiarato incostituzionale, ma che in quel quel 1974 era ancora pienamente in vigore nonostante la sua palese derivazione fascista.

Le associazioni antinazionali

Cosa dice l’articolo 270 del Codice Penale? Si tratta dell’articolo, tristemente famoso, che punisce le cosiddette “associazioni antinazionali”. Eccolo qui:

«Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano una attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni».

Basta il pensiero, basta l’idea

Bellissimo articolo, no? Davvero degno di una democrazia, e rimasto in vigore fino a pochi anni fa. Tre anni di galera a chi dirige, o semplicemente “promuove” associazioni che svolgano attività che deprimono il sentimento nazionale.

Anzi, se leggiamo bene l’articolo, vedremo che non è necessario che tali attività depressive del sentimento nazionale siano state effettivamente svolte. Nossignore, è sufficiente che “si propongano di svolgere” tali attività. Basta il pensiero, il progetto, l’idea.

Deprime il sentimento nazionale…

Si badi bene, qui non si punisce la violenza, gli attentati, il terrorismo. Qui si puniscono le idee. Un cittadino italiano, per il solo fatto di essere un nostalgico di Cecco Beppe, per il solo fatto di ritenere che il governo austriaco fosse migliore di quello italiano, per il solo fatto di esprimere ad altri queste idee, in una tavolata al ristorante, ecco che deprime il sentimento nazionale e rischia tre anni di galera.

L’articolo 271 e il processo contro i Serenissimi

L’articolo 271 del Codice Penale è rimasto tranquillamente in vigore fino al 2001, quando la  Corte Costituzionale lo riconobbe incostituzionale. Ma il merito della sua cancellazione è tutto veneto: dei Serenissimi, del processo contro di loro e degli avvocati che li difendevano.

Le monumentali accuse di Papalia ai Serenissimi

A sollevare la questione di incostituzionalità dell’articolo 271, proprio perché puniva le idee, è stato l’avvocato Renzo Fogliata, che difendeva i Serenissimi a Verona. Il pubblico ministero veronese era, in quegli anni, il catanese Guido Papalia, nemico giurato degli indipendentisti, che sollevò contro i Serenissimi tutto il possibile armamentario del Codice Penale, e altrettanto fece con il “Tanko 2” e anche con il processo alle camicie verdi: tutti perseguiti per reati monumentali, reati da ergastolo, reati di sovversione, che poi caddero nel corso del processo.

Il Tanko “Marcantonio Bragadin” usato dai Serenissimi nel 1997, alla festa dei Veneti a Cittadella nel 2007 (foto di Semolo75, pubblico dominio)

Contro i Serenissimi, Papalia contestò anche il reato di “associazione antinazionale” previsto dall’articolo 271. Quell’articolo aveva il vantaggio di permettere di perseguire non solo i Serenissimi veri e propri, il “commando” che eseguì materialmente l’impresa del Campanile, ma l’intero universo dei simpatizzanti, dei semplici partecipanti alle riunioni e persino agli incontri culturali, tutti ovviamente “depressivi” del sentimento nazionale.

Renzo Fogliata e la questione di incostituzionalità

L’avvocato Renzo Fogliata sollevò allora la questione dell’incostituzionalità dell’articolo 271, ed ebbe la fortuna di trovare a Verona un giudice dalla mente aperta, che dichiarò fondata la questione e la rinviò alla Corte Costituzionale. Quel giudice era Michele Dusi, paraplegico e tuttavia velista, scomparso prematuramente pochi anni dopo, stimato e rimpianto da molti.

La battaglia di Longo e Morosin alla Consulta

La battaglia legale davanti alla Corte Costituzionale fu sostenuta da due avvocati veneti, Piero Longo e Alessio Morosin. E fu vinta: la Consulta accolse le tesi dei legali veneti e  dichiarò incostituzionale l’articolo 271, cancellandolo finalmente dal Codice Penale.

Tutti in galera

Se l’articolo 271 non fosse stato cancellato dal Codice penale – cancellato da una sentrenza della Corte Costituzionale, per il Parlamento della Repubblica Italiana non c’erano problemi – noi di Serenissima.News scriveremmo ancor oggi queste note dalle italiche galere: non vi è dubbio che professare il diritto all’autodeterminazione del popolo veneto, anzi la semplice affermazione dell’esistenza di un popolo veneto, del suo diritto all’autogoverno e all’indipendenza, configuri un’attività antinazionale meritevole di venir repressa con fermezza.

Ricerche storiche come quelle di Ettore Beggiato, sui referendum truffa per l’annessione all’Italia, sarebbero giustamente destinate al rogo con l’accusa di deprimere il sentimento nazionale. Tutti i gruppi Facebook, i siti cosiddetti “venetisti”, sarebbero oscurati, i loro amministratori perseguiti e condannati a pene esemplari.

La persecuzione degli indipendentisti

Ci fermiamo qui, ma segnaliamo che nel Codice Penale e nella stessa Costituzione repubblicana vi sono altre norme che consentono, permettono, legittimano la persecuzione degli indipendentisti.

Norme che vengono interpretate estensivamente e applicate alla grande. I Serenissimi Veneti del Tanko 1 e del Tanko 2, i ragazzi del CLNV sotto processo, ne sanno qualcosa. Doddore Meloni e gli indipendentisti sardi, ne sanno qualcosa. Eva Klotz e Georg Klotz, e i sudtirolesi che vogliono il diritto di autodeterminazione, ne sanno qualcosa.

Le idee non si possono punire

Le idee non si possono punire. Non si possono punire le espressioni di quelle idee, e neppure le azioni e l’impegno politico per realizzarle, quando non siano azioni violente.

Una democrazia non può scrivere in Costituzione che l’Italia è una e indivisibile, e nemmeno che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. La presente generazione non ha una sovranità limitata, una sovranità minore di quella esercitata dai Padri Costituenti e dal Parlamento che ne approvò la Carta.

Se la Costituzione è incostituzionale

I cittadini italiani di oggi hanno lo stesso diritto di decidere di sè che ebbero gli italiani nel 1946. Se una maggioranza di italiani volesse – Dio non voglia – il ritorno dei Savoia, la restaurazione del Regno sarebbe legittima, checché ne scriva la Costituzione.

E se la maggioranza dei Veneti, o dei Sudtirolesi, vuole un referendum per l’indipendenza, non gli si può rispondere che è incostituzionale. Perché, se è incostituzionale, allora ad essere incostituzionale è la Costituzione.

 

 

 

 

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